In applicazione delle Alte Istruzioni del Re Mohammed VI, nel corso della sessione di lavoro presieduta dal Sovrano lunedì e dedicata alla questione della revisione del Codice della famiglia, il ministro della Giustizia, Abdellatif Ouahbi, ha presentato, nel corso di una riunione di comunicazione tenutasi martedì a Rabat, le grandi linee di quanto realizzato in termini di riforma del testo.
Questa riunione avviene dopo il completamento del processo di ampie consultazioni supervisionato dall’Autorità responsabile della revisione del Codice della famiglia, e in seguito alla formulazione da parte del Consiglio superiore degli Ulema del suo parere legale su alcune proposte dell’Istanza legata ai testi religiosi.
Il Ministro ha ricordato che le ampie consultazioni e le sessioni di ascolto e audizione organizzate dall’Autorità hanno ottenuto il sostegno di tutte le componenti della società politica e civile, nonché degli attori scientifici e tecnici, degli Ulama e degli accademici, che hanno dimostrato una notevole forza di proposta, attraverso la quale hanno espresso la loro visione sulla famiglia marocchina, i fondamenti della sua forza e resilienza e la loro attenzione di tenere conto degli interessi superiori dei figli, di consolidare il posto delle donne e di lavorare per consacrare la loro uguaglianza con gli uomini, in conformità con la Costituzione e nel quadro delle costanti del Regno del Marocco.
Dopo aver completato la sua missione nei tempi stabiliti, ha proseguito, l’Autorità ha presentato al Re un rapporto sulle sue attività in due volumi, il primo riguarda le “proposte relative al Codice della famiglia” e il secondo riguarda le “proposte generali”.
In cifre, l’Autorità ha presentato 139 proposte di modifica riguardanti i sette articoli del Codice.
Abdellatif Ouahbi ha inoltre spiegato che la revisione del Codice della famiglia mira a superare alcune carenze e disfunzioni, rilevate nel corso della sua applicazione giudiziaria; ad adattare le sue disposizioni all’evoluzione e alle dinamiche della società marocchina e alle esigenze di sviluppo sostenibile; nonché al loro allineamento con sviluppi legislativi, in particolare con le convenzioni internazionali ratificate dal Marocco.
Pertanto, “siamo oggi di fronte a una revisione sostanziale del Codice della famiglia, rispondente ai principi e ai parametri definiti nella Lettera del Re Mohammed VI, in conformità con gli standard e gli schemi che essa ha stabilito al fine di elaborare una nuova versione del Codice della famiglia capace di sostenere il Marocco di oggi e gli sviluppi sociali che sta vivendo, vigilando scrupolosamente affinché le sue disposizioni possano, allo stesso tempo, consolidare il posto delle donne e dei loro diritti, proteggere i diritti del bambino e preservare la dignità umana”, ha affermato.
Infatti, tra i punti adottati sulla base delle proposte dell’Autorità e del parere legale del Consiglio superiore degli Ulema, il ministro ha citato in particolare quanto segue:
Primo: la possibilità di registrare il fidanzamento e di considerare di regola l’atto di matrimonio come unica prova a sostegno del matrimonio, stabilendo i casi eccezionali di ricevibilità dell’azione di riconoscimento del matrimonio, nonché il consolidamento delle garanzie matrimoniali della persona con disabilità, rivedendo le procedure formali e amministrative necessarie per la redazione dell’atto di matrimonio;
Secondo: la possibilità di stipulare, per i marocchini residenti all’estero, l’atto di matrimonio senza la presenza di due testimoni musulmani, qualora ciò si riveli impossibile;
Terzo: la capacità matrimoniale si acquista, per i ragazzi e le ragazze, all’età di 18 anni, prevedendo tuttavia un’eccezione alla regola sopra richiamata secondo cui la maggiore età dei minori è fissata a 17 anni, fatta salva una serie di condizioni che lo mantengono, a livello pratico, all’interno del cerchio dell’“eccezione”;
Quarto: l’obbligo di ottenere il parere della moglie, al momento della redazione dell’atto di matrimonio, circa la condizione con cui il marito si impegna a rinunciare o meno alla poligamia, e la sua menzione nel presente atto. Nel caso in cui venga posta la condizione di rinuncia alla poligamia, il coniuge non ha diritto alla poligamia per onorare tale condizione;
In assenza di questa condizione, la “giustificazione oggettiva eccezionale” della poligamia è limitata ai casi di sterilità della prima moglie o di malattia che impedisca il rapporto coniugale, o ad altri casi rimessi alla discrezionalità del giudice.
Quinto: creazione di un organismo non giudiziario di conciliazione e mediazione, il cui intervento è in linea di principio richiesto al di fuori dei casi di divorzio consensuale, limitando la sua missione al tentativo di riconciliare i due coniugi e di trovare un accordo di base tra loro sugli effetti del divorzio.
Sesto: Il divorzio consensuale sarà oggetto di un contratto diretto tra i due coniugi, senza dover ricorrere ad una procedura giudiziale, riducendo al contempo le tipologie di divorzio e di ripudio, dato che il divorzio per discordia copre la maggior parte dei rapporti tra di loro, e stabilendo il termine massimo per pronunciarsi sui casi di divorzio e ripudio è di sei (6) mesi.
Settimo: un nuovo quadro per la gestione dei beni acquisiti nel corso del matrimonio, con la valorizzazione del lavoro domestico della moglie, considerandolo come un contributo allo sviluppo dei beni acquisiti nel corso del matrimonio.
Ottavo: l’adozione di moderni mezzi elettronici per la notifica nei casi di divorzio e ripudio, con l’accettazione della procura in questi casi, ad eccezione del periodo di riconciliazione e mediazione.
Nono: considerare l’affidamento dei figli come un diritto condiviso tra i due coniugi durante il rapporto coniugale, con possibilità di estensione, in caso di accordo, dopo la rottura di tale rapporto; e rafforzare il diritto all’alloggio per i minori affidati, oltre a stabilire nuove norme che disciplinino le visite ai minori affidati o i loro spostamenti.
Decimo: Non decadenza del diritto di affidamento dei figli della madre divorziata anche in caso di nuovo matrimonio.
Undicesimo: Stabilire standard di riferimento e di valore che saranno presi in considerazione nella stima della Nafaqa (assegno), nonché meccanismi procedurali che contribuiscano ad accelerare il ritmo della sua notifica e dell’esecuzione delle relative sentenze.
Dodicesimo: Rendere comune ad entrambi i coniugi la “rappresentanza legale” durante il rapporto coniugale e dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nei casi in cui non vi sia accordo tra i due coniugi sull’operato della rappresentazione legale congiunta, si ricorre, a tale riguardo, al giudice della famiglia affinché pronunci sulla controversia sollevata, nel quadro dei criteri e delle finalità definiti dalla legge.
Tredicesimo: Determinare le procedure giuridiche che il tribunale dovrà seguire per concedere l’emancipazione al minore, rafforzare la tutela legale dei suoi beni e sottoporre a revisione giudiziaria gli atti del suo tutore legale, testamentario o dativo.
Quattordicesimo: Il diritto del marito o della moglie a conservare la casa coniugale, in caso di morte del coniuge, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Quindicesimo: l’adozione della proposta dell’Alto Consiglio degli Ulema relativa alla questione dell’”eredità delle figlie” che raccomanda che qualsiasi persona possa, durante la sua vita, donare agli eredi la quota che desidera della sua proprietà, sostituendo il possesso derivato con possesso effettivo.
Sedicesimo: Apertura alla possibilità di un testamento (Wassiya) e di una donazione (Hiba) ad entrambi i coniugi, in caso di differenza di religione.
Abdellatif Ouahbi ha inoltre osservato che, poiché si tratta di una revisione profonda del Codice della famiglia, verrà adottata una formulazione con espressioni moderne, sostituendo alcuni termini caduti in disuso nel nostro sistema giuridico e giudiziario.
Proposte generali
Per quanto riguarda le proposte generali volte a sostenere questa riforma, Abdellatif Ouahbi ha spiegato che esse riguardano principalmente:
Primo: mobilitare risorse umane qualificate e sufficienti, compresi giudici e dirigenti, per farsi carico degli affari di famiglia, fornendo loro nel contempo una formazione continua specializzata;
Secondo: rivedere le procedure e le misure relative alle questioni familiari, stabilendo al contempo una guida pratica e di riferimento al Codice della famiglia;
Terzo: facilitare l’accesso alla giustizia di famiglia, attraverso la creazione di uno “sportello unico” a livello di tribunale della famiglia;
Quarto: sensibilizzare i futuri sposi sui diritti e gli obblighi derivanti dal matrimonio, adottando al contempo una politica pubblica volta a sostenere tale questione.
Quinto: studiare la possibilità di creare un registro nazionale in cui annotare gli atti di matrimonio e di divorzio.